
Episode notes
Una recente sentenza del TAR Lazio chiarisce che, nelle procedure per l’accesso ai contributi alle emittenti locali ex DPR 146/2017, la non veridicità amministrativa di una dichiarazione non coincide con il falso penalmente rilevante.
Il Collegio del Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato l’esclusione di un’emittente radiofonica dalla graduatoria, ritenendo che la complessità della piattaforma SICEM non esonerasse il dichiarante dall’obbligo di inserire dati corretti.
L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta sufficiente a neutralizzare gli effetti dell’art. 75 del DPR 445/2000, che collega la decadenza dai benefici alla mera non veridicità oggettiva della dichiarazione, indipendentemente dall’accertamento del dolo.
La decisione ribadisce il principio di autoresponsabilità del dichiarante e conferma che, una volta accertata la difformità rilevante dei dati, l’esclusione e gli ulteriori effetti previsti dalla legge costituiscono conseguenze vincolate.
Per radio e televisioni locali, la sentenza rafforza il principio secondo cui la correttezza delle autodichiarazioni rappresenta un requisito essenziale per l’accesso ai contributi pubblici.
